Ultima modifica: 30 Dicembre 2019

Indicazioni per la gestione dei farmaci a scuola

Somministrazione farmaci a Scuola (farmaci SALVAVITA e/o INDISPENSABILI) (scarica in pdf)

Introduzione e riferimenti normativi

In applicazione dell’intesa tra il MIUR-USR Toscana e la Federazione Regionale Toscana degli
Ordini dei Medici relativa alle certificazioni mediche in ambiente scolastico sottoscritta in data 10.01.2015 in ottemperanza del Decreto Giunta Regione Toscana (DGRT) n.653 del 25.05.2015 “Approvazione accordo di collaborazione per la somministrazione di farmaci a scuola” , il Ministero dell’Istruzione, con note n.321 del 10.01.2017 e n.3057 del 27.09.2017, ha reso disponibili la procedura e la modulistica da utilizzare per la somministrazione di farmaci in ambiente scolastico.
Dal citato quadro normativo emerge che:
1. in alcuni casi il soccorso e l’assistenza agli studenti che necessitano della somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene;
2. in tali casi la somministrazione di un farmaco può essere erogata da parte di personale adulto non sanitario […] che interviene nella somministrazione, in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
3. le attività di soccorso e assistenza devono sempre rientrare in un piano terapeutico stabilito da sanitari della AUSL, la cui omissione può causare gravi danni alla persona;
4. la prestazione del soccorso e l’assistenza devono essere supportate da una specifica “formazione in situazione” riguardante le singole patologie, nell’ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza;
5. nei casi in cui il soccorso e l’assistenza debbano essere prestate da personale in possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, la AUSL, in raccordo con la Regione Toscana, individuerà le modalità atte a garantire l’assistenza sanitaria qualificata durante l’orario scolastico.
Dunque, in linea con quanto previsto dalla Regione Toscana, si ricordano le azioni da intraprendere nel caso in cui gli studenti debbano assumere dei farmaci in ambiente ed orario scolastico.
Va precisato che:
– I farmaci potranno essere somministrati agli studenti in ambito scolastico solo nei casi autorizzati dai genitori, fermo restando che la somministrazione potrà avvenire in caso di assoluta necessità (farmaco indispensabile o salvavita) durante l’orario scolastico, in considerazione dell’idoneità dei locali scolastici alla somministrazione e conservazione del farmaco e previa individuazione dei docenti e/o del personale ATA
– I docenti e il personale ATA individuati dal Dirigente Scolastico a somministrare i farmaci, saranno specificamente formati dalla AUSL in merito a quanto attinente al piano terapeutico.
– I genitori, o coloro che esercitino la potestà genitoriale, qualora lo ritengano necessario, possono accedere ai locali della scuola per la somministrazione dei farmaci, previa loro richiesta e successiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Procedura
In ogni caso è necessario attenersi rigorosamente al seguente iter procedurale:
1. Al momento dell’iscrizione o in caso di sopraggiunta patologia nel corso dell’anno scolastico, i genitori, o coloro che esercitano la potestà genitoriale, debbono presentare formale richiesta di somministrazione (allegato 2) sottoscritta, a fronte di certificazione medica (allegato 1) rilasciata dai servizi di Pediatria dell’Azienda Sanitaria di pertinenza, dal Pediatra di Libera scelta e/o dal Medico di Medicina Generale. Nella certificazione dovranno essere dichiarati:
– lo stato di malattia dello studente;
– la prescrizione specifica dei farmaci da assumere avendo cura di precisare se trattasi di farmaci salvavita o indispensabili;
– l’assoluta necessità della somministrazione;
– l’indispensabilità della somministrazione in orario scolastico;
– la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all’individuazione degli eventi in cui si renda necessario effettuare la somministrazione, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
– la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.
L’autorizzazione medica deve essere integrata da uno specifico Piano Terapeutico (allegato 2) nel quale dovranno essere indicati in modo chiaro e leggibile:
– il nome ed il cognome dello studente;
– il nome commerciale del farmaco;
– la descrizione dell’evento che richiede la somministrazione del farmaco;
– la dose da somministrare
– le modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
– la durata della terapia.
2. La certificazione medica prodotta dai genitori ha validità per l’intero anno scolastico in cui è presentata e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se ciò sia reso necessario da variazioni della patologia o delle modalità di somministrazione.
In caso di modifiche dell’intervento (posologia/modalità di somministrazione ecc.) o di sospensione della terapia prescritte dal medico curante, la famiglia deve fornire tempestivamente tale prescrizione alla Pediatria Territoriale, affinché possa essere predisposta la nuova autorizzazione di modifica o di sospensione da trasmettere alla scuola.
È fondamentale che la richiesta sia corredata dell’informativa e del consenso al trattamento dei dati personali in ambito scolastico, ai sensi del dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (allegato A).
3. Il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta con il consenso scritto dei genitori ed il modulo di autorizzazione integrato dal Piano Terapeutico rilasciato dal medico, valuta la fattibilità organizzativa della procedura constatando, coadiuvato dal referente di Istituto per l’attività, la presenza nella scuola degli spazi adatti alla conservazione e somministrazione del farmaco e la disponibilità alla somministrazione del personale in servizio (docente e ATA). Il Dirigente Scolastico provvede a richiedere all’AUSL la necessaria formazione del personale attraverso una “Richiesta di attivazione formazione Farmaci a Scuola”. L’AUSL attiverà quindi un corso, durante il quale verrà avviata la definizione del Piano d’Intervento Personalizzato (PIP) dello studente (allegato 4), alla presenza di proprio personale esperto che, al termine della procedura, potrà apporre la propria firma in calce al documento. Il PIP, firmato dal Dirigente Scolastico e dal referente AUSL intervenuto durante il percorso formativo, dovrà quindi essere approvato e sottoscritto dalla famiglia che si impegnerà nello stesso a fornire alla scuola i farmaci previsti dal Piano terapeutico, sottoscrivendo al loro conferimento il relativo “Verbale di consegna” (allegato 3). I farmaci consegnati alla scuola dovranno essere in corso di validità, contenuti in confezione integra e dovranno essere conservati in locali idonei ad opera del personale scolastico per l’intera durata del trattamento. Al termine dell’anno scolastico il farmaco sarà riconsegnato da parte della scuola ai genitori. Anche quest’ultima operazione sarà documentata attraverso uno specifico verbale.
4. Le persone incaricate della somministrazione della terapia dovranno attenersi strettamente alle indicazioni del medico per quanto riguarda gli eventi in cui occorra somministrare il farmaco, la posologia, i tempi e le modalità di somministrazione nonché di conservazione del farmaco stesso.
5. La somministrazione del farmaco autorizzata in orario scolastico sarà garantita anche durante le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione secondo modalità organizzative da concordare dai docenti direttamente coinvolti con il Dirigente scolastico e la famiglia. È prevista dalla normativa anche la possibilità di autosomministrazione dei farmaci per casi specifici riguardanti studenti di età inferiore ai 14 anni, d’intesa con l’AUSL e la famiglia. A tale scopo, l’autorizzazione medica dovrà riportare, oltre agli altri punti richiesti, anche la dicitura: “il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola”. La stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta di auto-somministrazione che i genitori presenteranno in forma scritta al Dirigente Scolastico integrandola con la dichiarazione di assunzione di responsabilità in merito all’autonomia di conservazione del farmaco. Resta invariato il resto della procedura.
6. Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei o non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale, il Dirigente Scolastico può procedere all’individuazione di altri soggetti istituzionali presenti sul territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, il Dirigente Scolastico può provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso a Enti e Associazioni di volontariato.
In difetto di tutte le condizioni sopradescritte, il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata sia ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale, sia al Sindaco del Comune di residenza dello studente per cui è stata avanzata la richiesta.

Gestione delle emergenze
Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso (118), avvertendo contemporaneamente la famiglia, nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmati per i casi concreti presentatisi, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.
Per quanto non previsto nella presente procedura verrà fatto direttamente riferimento all’Accordo di collaborazione per la somministrazione dei farmaci a scuola, DGRT n.23 del 10.06.2015.

Allegati:

Link vai su
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com